Area Produttori EE

Informativa ai produttori - Del. 400/2015/R/eel e s.m.i

Con la pubblicazione della delibera 400/2015/R/eel avvenuta in data 30 luglio 2015, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico ha modificato il Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA). 

Questo provvedimento definisce alcuni interventi finalizzati alla semplificazione delle condizioni per la connessione degli impianti di produzione in attuazione del decreto ministeriale 19 maggio 2015 che ha approvato il Modello Unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di impianti fotovoltaici con specifiche caratteristiche relative alla tipologia di impianto. Con la Delibera 674/2022/R/efr l’ARERA ha poi recepito quanto previsto dal quanto disposto dal DM 297/22 
Le disposizioni adottate con la delibera hanno quindi la finalità di introdurre semplificazioni nei casi più semplici di connessioni (che, peraltro, sono anche i più numerosi). 
In particolare la delibera 400/2015/R/eel, a fronte di impianti fotovoltaici aventi tutte le caratteristiche previste dal DM 19 maggio 2015 e per la cui connessione siano necessari esclusivamente lavori semplici limitati all'installazione del gruppo di misura, prevede che: 
- l'iter di connessione possa essere avviato automaticamente, senza l'emissione del preventivo per la connessione da parte dell'impresa distributrice; 
- il richiedente versi all'impresa distributrice solo la quota fissa, pari a 100 euro, del corrispettivo per la connessione, evitando quindi il versamento del corrispettivo per l'ottenimento del preventivo; 
- l'impresa distributrice attivi la connessione entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della Parte II del Modello Unico. 

Nei casi degli impianti di produzione che non rientrano tra quelli con le caratteristiche previste dal DM 19 maggio 2015, la delibera prevede, invece, che trovino applicazione le tempistiche e le modalità già definite dall'Autorità in materia di connessione degli impianti di produzione nel TICA, previa comunicazione dell'impresa distributrice al richiedente entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della Parte I del Modello Unico. 

In conformità ai dettami normativi introdotti dalla delibera, REVV S.rl. ha rivisto le proprie Modalità e Condizioni Contrattuali (MCC) introducendo nel documento una sezione dedicata agli impianti fotovoltaici aventi tutte le caratteristiche previste dal DM 19 maggio 2015. Le nuove MCC, pubblicate nella pagina “MCC e altra documentazione” trovano attuazione nelle tempistiche previste dal DM 19 maggio 2015, ovvero a partire dalle richieste di connessione pervenute a far data del 24 novembre 2015. 

Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina “Normativa di riferimento” e ai link seguenti: 

https://www.arera.it/it/docs/15/400-15.htm 
https://www.arera.it/it/docs/22/674-22.htm

Informativa ai produttori - Del. 578/2015/R/eel TISSPC

Comunicazione ai sensi dell’art. 27.2 dell’allegato A alla del. 578/2013/R/eel ARERA TISSPC 

REVV S.r.l. segnala che dal confronto effettuato ai sensi della normativa in oggetto fra i propri sistemi informativi e il sistema “Gestione Anagrafica Unica degli Impianti – GAUDI” di Terna sono stati rilevati dei disallineamenti. 
Alcuni impianti di produzione infatti non risultano presenti nell’anagrafica di GAUDI dedicata ai Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC): ai sensi dell’art. 27.2 del TISSPC (https://www.arera.it/allegati/docs/13/578-13all_ti.pdf) la scrivente azienda segnala la necessità di procedere all’aggiornamento delle anagrafiche in GAUDI entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione secondo le procedure previste per la modifica delle connessioni esistenti e, nel caso vi ricorrano i presupposti, a presentare al GSE qualifica come SEU o SEESEU. 
In assenza di un riscontro da parte del titolare del punto di connessione, REVV S.r.l. invierà un elenco con i soggetti inadempienti, i relativi POD e i codici CENSIMP degli impianti che risultano connessi per il tramite dei predetti POD all’Autorità e al GSE. 

Come chiarito nelle FAQ dell’Autorità in relazione al TISSPC al punto F (https://www.arera.it/it/schede/O/faq-tisspc_faq.htm), si segnala che nei casi in cui vi sia un impianto unicamente destinato alla produzione di energia elettrica (ed eventualmente anche termica)in assenza di consumi diversi da quelli afferenti ai servizi ausiliari, non è possibile richiedere al GSE la qualifica di SEU o di SEESEU. Tale configurazione non rientra tra i sistemi semplici di produzione e consumo, ma è classificata come pura produzione di energia elettrica. I servizi ausiliari dell’impianto di produzione di energia elettrica non richiedono l’individuazione di una unità di consumo. 
Nelle stesse FAQ ARERA al punto J viene poi indicato come debba procedere il produttore che vuole certificare, all’interno di un impianto di produzione di energia elettrica, l’assenza di consumi diversi da quelli relativi ai servizi ausiliari di generazione e da quelli assimilati ai servizi ausiliari di generazione: è sufficiente presentare al gestore di rete concessionario una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/00 attestante la presenza esclusiva di consumi relativi agli ausiliari di generazione o equiparabili ad essi. Ai sensi di quanto esposto, la documentazione di autocertificazione può essere inviata con le seguenti modalità: 

- posta ordinaria: REVV S.r.l. – Via Ragazzi del ’99, 19 – 23100 Sondrio (SO); 
- PEC: aevv.distribuzione@legalmail.it
- email:revv@valtellinarevv.it.

Informativa ai produttori - Del. 540/2021/R/eel

Si riporta in allegato l'informativa ai produttori in oggetto.

Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina “Normativa di riferimento” e ai link seguenti:
https://www.arera.it/allegati/docs/21/540-21.pdf

Servizio di misura

In allegato il contratto e i corrispettivi del servizio di misura Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l.

Delibera 616/2023/R/eel - Aggiornamento tabelle TIME 2024